Con la Circolare N. 45 del 09/03/2021, l’INPS ha fornito istruzioni circa la possibilità di effettuare un trasferimento diretto della contribuzione erroneamente versata ad altro ente, specificando in quali casi è possibile il passaggio diretto dalla cassa che ha ricevuto il pagamento a quella in cui la contribuzione è dovuta, con l’intenzione di favorire il debitore evitando la richiesta di rimborso e il conseguente pagamento con l’aggravio di sanzioni.
L’Istituto ha precisato che il trasferimento della contribuzione erroneamente versata ad altro ente è diretto solo se:
- il versamento è stato effettuato a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo è previdenziale;
- il contributo è certo;
- c’è buona fede;
- è venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente presso il quale è stato effettuato il pagamento.
La richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata ad altro ente può essere presentata dal professionista, dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio. E’ possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
La domanda è presentabile on-line e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.
Domanda di trasferimento contributi Gestione Ex ENPALS – INPGI

