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  Lavoro  Soggetti fragili: tutela previdenziale della malattia
Lavoro

Soggetti fragili: tutela previdenziale della malattia

redazioneredazione—Ottobre 12, 2020
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Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia nel messaggio INPS n. 3653/2020.

Smart working (“lavoro agile”) o telelavoro: quarantena/sorveglianza precauzionale

Le nuove modalità lavorative di questo periodo emergenziale hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus nei luoghi di lavoro.

Sotto altro aspetto, quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale configurazione sarebbe presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune.

Piuttosto si profilano come situazioni di rischio per lavoratore e collettività che il legislatore tutela equiparandole, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente:

se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera perché soggetto fragile ma continua a svolgere, sulla base degli accordi con il datore, l’attività lavorativa nel proprio domicilio, non avrà luogo la sospensione dell’attività lavorativa.

Viceversa, in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Dubbi interpretativi investono la norma circa il riconoscimento della tutela in caso di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale disponente il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia.

L’interpretazione letterale individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione e, prevedendo l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, manifesta la volontà del legislatore di assicurare un procedimento sanitario alla base del riconoscimento della tutela.

L’articolo 19 del decreto “Agosto” (n. 104/2020) ha previsto un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.

Tale articolo ha disposto l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni:

Emilia-Romagna;

Veneto;

Lombardia.

Questa specifica tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Ed il principio generale che ne deriva può ben essere che:

in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, poiché essa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero

Sui lavoratori assicurati in Italia che, recatisi all’estero, sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena ad opera di competenti autorità del Paese straniero, l’Istituto ritiene che l’accesso alla tutela debba provenire anche in questo caso da un procedimento delle autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale. CIGO, CIGS, CIGD E ASO

Ove il lavoratore sia destinatario di uno tra i trattamenti di integrazione salariale:

CIGO;

CIGS;

CIGD o

assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà (ASO),

determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, verrà meno la possibilità di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Infatti, si tratta del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia (D.lgs 14 settembre 2015, n. 148).

Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico, delle tutele alla malattia e alla degenza ospedaliera, le indicazioni esposte andranno applicate alla regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Dal report informativo 7 ottobre 2020 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro:

“Il comma 1 dell’articolo 26 (Dl n. 18/2020, ndr.) dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo l’INPS a giugno scorso, con messaggio n. 2584/20, aveva anticipato l’implementazione di una apposita procedura informatica, ad oggi non ancora rilasciata.

I ritardi sono legati alla presenza di certificati medici incompleti e a qualche difficoltà di comunicazione con le ASL.

I lavoratori interessati saranno divisi in tre liste in base alla normativa di riferimento.

Il datore di lavoro riceverà una comunicazione attraverso il cassetto bidirezionale con le indicazioni per il conguaglio.

L’INPS non attenderà di avere l’elenco completo dei certificati medici validi.

Non appena avranno a disposizione un numero congruo invieranno le prime comunicazioni.”.

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