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  Lavoro  Fondazione Studi CdL su IO Lavoro e Decontribuzione Sud
LavoroProfessionisti

Fondazione Studi CdL su IO Lavoro e Decontribuzione Sud

redazioneredazione—Novembre 4, 2020
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IO Lavoro e Decontribuzione Sud: nell’approfondimento del 3.11.2020, la Fondazione Studi CdL (Consulenti del Lavoro):

1. riepiloga le caratteristiche, i requisiti e gli step da seguire nella procedura amministrativa di richiesta per la fruizione dell’incentivo “IO Lavoro”;

2. analizza la fruizione dell’esonero contributivo triennale per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età ex L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), valutando fattispecie peculiari riferite all’incentivo “Decontribuzione Sud”.

Fondazione Studi: IO Lavoro

Accedono all’incentivo tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili), che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori subordinati che hanno le caratteristiche soggettive codificate dal decreto direttoriale n. 52, come integrato dal n. 66, Anpal del 2020.

L’incentivo IO Lavoro spetta per l’assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarino, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politiche attive del lavoro (DID).

È destinato anche all’assunzione di persone il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Qualora si tratti di lavoratori con un’età, alla data di assunzione, compresa tra i 16 e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che risultino disoccupati.

I lavoratori che, al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Fondazione Studi. Ambito territoriale di fruizione dell’incentivo IO Lavoro

La prestazione lavorativa si deve svolgere in una delle regioni/province autonome appartenenti ai seguenti ambiti territoriali:

a) regioni “meno sviluppate”, vale a dire Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
b) regioni “in transizione”, cioè Abruzzo, Molise e Sardegna;
c) regioni “più sviluppate”, quali Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Provincia
autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Nel caso di variazione della sede di lavoro da una delle 3 categorie di regioni ad un’altra, l’incentivo potrà continuare ad essere legittimo a valle di una verifica della disponibilità di risorse sul contatore della categoria regionale (a, b o c) di destinazione.

Se le risorse residue si esaurissero nella regione di destinazione, l’agevolazione non spetterebbe dal mese successivo a quello del trasferimento.

Misura dell’incentivo

La misura è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12); per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (cioè euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il massimale deve essere proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022.

Anche nell’ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità l’incentivo deve essere fruito entro il termine perentorio del 28/2/2022.

Fondazione Studi. Decontribuzione Sud

L’approfondimento muove da FAQ sull’incentivo c.d. “Decontribuzione Sud” per risolvere dubbi interpretativi insistenti.

In particolare, sulla fattispecie della trasferta che non comporta la variazione della sede di lavoro è scritto che il datore di lavoro potrà continuare a godere dell’incentivo, in quanto non sarà modificata la sede di lavoro e si manterrà il legame funzionale e organico con la sede originaria ubicata nei territori del Mezzogiorno.

In caso di trasferimento o distacco, mutando la sede di lavoro e interrompendosi tale legame organico, non sussisteranno i termini per potere godere legittimamente dell’incentivo, causandone la decadenza nei periodi presi in esame.

Allo stesso modo, la variazione della sede di lavoro per effetto di lavoro agile (anche in forma derogatoria ex art. 90 D.L. n. 34/2020) non costituisce una reale variazione ai fini degli incentivi in esame della sede di lavoro, formalmente individuata dalla lettera di assunzione e del modello UNILAV di assunzione e s.m.i.

Fondazione Studi: ambito territoriale di fruizione della Decontribuzione Sud

La prestazione si deve svolgere in una tra queste categorie di regioni:

a) regioni “meno sviluppate”, vale a dire Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
b) regioni “in transizione”, ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sede legale in una regione diversa da quelle elencate, sarà necessario un intervento della sede Inps competente.

Misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. La norma non prevede un limite individuale e, dunque, lo sgravio si applica sul 30% della contribuzione datoriale senza un tetto mensile. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

La fruizione è applicabile per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2020 e può essere sospesa solamente per assenza obbligatoria per maternità.

Cumulabilità dell’incentivo

L’incentivo è compatibile con esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti, nei limiti della contribuzione dovuta.

Nel caso della Decontribuzione Sud di cui all’art. 27 del D.L. n. 104/2020, l’incentivo non è legato a una assunzione, non è legato alla soglia de minimis né all’obbligo dell’incremento occupazionale netto, la misura è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ivi inclusa la soglia massima di 800.000 euro complessivi delle misure straordinarie.

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