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  Lavoro  Esonero contributi: INPS guida all’istanza di autorizzazione
Lavoro

Esonero contributi: INPS guida all’istanza di autorizzazione

redazioneredazione—Novembre 14, 2020
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INPS fornisce indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Esonero contributi: istanza di attribuzione

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare ad INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020”.

In essa autocertificheranno:

– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

– l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle indicate mensilità. Al riguardo, l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Il messaggio INPS (n. 4254/2020) contenente gli aspetti operativi qui sintetizzati fa presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

Esonero contributi: istruzioni operative

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

Uniemens
Provvedimento Agenzia delle Entrate N. 0352471 DEL 12.11.2020
Vademecum INPS/CdL sull’UniEMens
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