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  Fisco  e-fatture, si respira: proroga temporale
Fisco

e-fatture, si respira: proroga temporale

redazioneredazione—Dicembre 21, 2020
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e-fatture: un mese in più, dal 1° gennaio 2021, per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il decreto Mef del 4 dicembre 2020 in Gazzetta ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, rubricato “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata” ha infatti introdotto una modifica dei termini nell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, che definisce gli obblighi fiscali dei documenti informatici.

e-fatture: scadenze differenziate

Il bollo sulle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre non dovrà dunque più essere versato entro il 20 del mese seguente alla chiusura del trimestre di riferimento; ad esempio, l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021.

La rivista online delle Entrate rileva, tuttavia, la non omogeneità e le peculiarità delle nuove tempistiche. Infatti, è ancor più ampio il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). In questo caso, la scadenza è rinviata al 30 settembre (ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre).

Comoda anche la scadenza che riguarda importi sotto i 250 euro, con una distinzione:

a. se non è stata superata tale soglia per l’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);

b. ove i 250 euro non siano stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

e-fatture senza bollo

Le e-fatture senza bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’AdE sulla base dei dati in suo possesso.

Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’Amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà presto resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite da un provvedimento delle Entrate.

E se l’operatore (o chi lo rappresenta) ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti realizzati per l’applicazione dell’imposta di bollo, può correggere i dati comunicati che hanno fatto scattare l’applicazione del Bollo, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Anche in questo caso la tempistica prevede un’eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite Sdi nel secondo trimestre potranno essere modificate dal cedente, prestatore di servizi o intermediario entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.

Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto al cedente o prestatore o all’intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.

Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite Sdi nel secondo trimestre.

e-fatture: recupero dell’imposta e sanzioni

Se, attraverso le procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rileva il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del  mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

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