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  Fisco  Scadenze Fisco di fine anno: 11 (+2) volte 31 dicembre
Fisco

Scadenze Fisco di fine anno: 11 (+2) volte 31 dicembre

redazioneredazione—Dicembre 29, 2020
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Appuntamento al 31 dicembre per le scadenze fiscali di fine 2020 per:

AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI

I soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, devono presentare ai committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione con i dati identificativi dei percipienti stessi e l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20%.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

BOLLO VIRTUALE

Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della sesta rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020.

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della sesta rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’ufficio dell’AdE sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo (tranne nel caso di modello F24 con compensazioni) ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati, ovvero tramite intermediario abilitato. Deve essere indicato il codice tributo 2505.

CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO

I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre 2020. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  “cedolare secca”.

Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1500    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione
  • 1501    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive
  • 1502    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto
  • 1503    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto
  • 1504    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto
  • 1505    locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo
  • 1506    locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
  • 1507    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1508    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1509    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • 1510    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

ELENCHI INTRA-12

Gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.

EREDI

Gli eredi delle persone decedute tra l’1° marzo e il 30 giugno 2020 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

ESTEROMETRO

I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territorio dello Stato relative al mese di novembre.

Vanno utilizzati il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

GRUPPO IVA

I soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare l’opzione (o la revoca) per il Gruppo Iva con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”.

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono comunicare all’ufficio Siae e all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competenti per domicilio fiscale, l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

IVA INTRACOMUNITARIA

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 6043.

Sono tenuti all’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

OPERATORI FINANZIARI

Gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di novembre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti.

SIIQ E SIINQ

Le Spa che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione sono negoziati in mercati regolamentati e che hanno esercizio coincidente con l’anno solare, se intendono avvalersi del regime speciale per le Siiq (società di investimento immobiliare), devono esprimere l’apposita opzione.

Al regime possono aderire anche le Spa non quotate (Siinq), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili.

La comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso i canali Fisconline o Entratel, utilizzando il software “SIIQ”, disponibile sul sito delle Entrate.

Due ulteriori scadenze riguardano il Canone TV e i proprietari di cavalli.

Dignità del lavoratore, interviene il Garante
Scadenze Lavoro di fine anno: 6 volte 31 dicembre
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