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  Professionisti  Bonus per lavoratori impatriati 2021
Professionisti

Bonus per lavoratori impatriati 2021

redazioneredazione—Maggio 11, 2021
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Chi può accedere al nuovo bonus per lavoratori impatriati?

L’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la proroga del regime fiscale di vantaggio per i lavoratori impatriati previsto dalla legge di Bilancio del 2021.

Gli interventi normativi sul bonus e una prassi non sempre chiarificatrice hanno ostacolato il percorso dei lavoratori e dei sostituti d’imposta, soprattutto nel capire a chi spetti il diritto ad ampliare per ulteriori 5 anni il beneficio fiscale che riduce l’imponibilità dei redditi fino al 90%.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro propone, con l’Approfondimento del 10 maggio 2021, con titolo “Bonus fiscale impatriati 2021: un incentivo in cerca d’autore” una lettura ragionata dell’ambito soggettivo d’accesso al nuovo regime agevolativo.

Bonus per lavoratori impatriati. Excursus normativo

L’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 (cd. decreto “Crescita”) ha potenziato il regime fiscale
degli impatriati in due direzioni:

1- con un notevole allargamento della platea (passato anche dalla neutralizzazione del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE);

2- con un potenziamento dell’incentivo, che può arrivare a una riduzione del 90% dell’imponibile fiscale per un massimo di 10 anni.

I nuovi benefici per impatriati si sarebbero applicati per i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’anno 2020. Per questi lavoratori, l’agevolazione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimiliati, di lavoro autonomo e d’impresa, si concretizzava in una riduzione minima dell’imponibile del 70% di tali redditi per 5 anni.

L’ampliamento del bonus innalza, per il primo quinquennio, dal 50 al 70% la riduzione della non concorrenza fiscale dell’imponibile.

Inoltre, il decreto introduceva un’estensione temporale del bonus per coloro che avessero trasferito la propria residenza in Italia dal 2020 raddoppiando la durata dell’agevolazione da 5 a 10 anni (con riduzione nel secondo quinquennio dell’imponibile al 50% del reddito di prodotto) a condizione che gli impatriati avessero almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) o fossero diventati proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti il medesimo.

Il provvedimento AdE del 3 marzo 2021 ha confermato il requisito di iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per i cittadini italiani che vogliono godere della proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2021.

A tal proposito, i soggetti non iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto per l’accesso al regime di favore) devono comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente.

I professionisti autori dell’Approfondimento segnalano la complicazione (re)introdotta in merito al formale possesso dei requisiti di iscrizione all’AIRE che, in materia di impatriati, sembrava esser stata superata.

Segnalano inoltre il trattamento disomogeneo creato tra i soggetti che esercitano l’opzione introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e coloro che accedono al regime di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Un ultimo, e più generale, problema interpretativo riguarda la spettanza dell’accesso all’opzione di proroga dell’agevolazione per impatriati per un periodo massimo di ulteriori 5 anni per una specifica platea di lavoratori, che avevano in realtà già operato una precedente opzione.

Si tratta dei soggetti di cui all’art. 16, c. 4, del D.Lgs. n. 147/2015, già beneficiari della prima agevolazione fiscale della L. n. 238/2010 e trasferitisi entro il 2015, che avevano optato per il prolungamento dell’agevolazione applicando la precedente versione del bonus fiscale contenuto nel citato decreto legislativo.

Può essere utile, scrivono i Consulenti del Lavoro, richiamare il tenore letterale del nuovo c. 2-bis introdotto dalla legge di Bilancio del 2021, nel punto in cui designa i beneficiari della opzione per la proroga del regime fiscale di vantaggio: i soggetti “che hanno già trasferito la residenza
prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime
previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

Chi aveva beneficiato del primo incentivo della L. n. 238/2010 per poi aderire, ad esempio nel 2017, al nuovo regime grazie alla precedente opzione dell’art. 16 c. 4 del decreto “Internazionalizzazione”, risulterà possedere entrambi i requisiti di trasferimento della residenza prima del 2020 e, soprattutto, al 31.12.2019 godrà effettivamente del regime agevolativo del D.Lgs. n. 147/2015 (per effetto della prima opzione prevista dal c. 4 del medesimo articolo).

Non risulta dunque nessuna esclusione esplicita per questa platea di soggetti, neppure nelle istruzioni di cui al provvedimento del 3 marzo 2021, mentre va rilevato come sia lo stesso legislatore a escludere tassativamente (art. 1, c. 50, della L. n. 178/2020) alcuni soggetti, ovvero.

a. gli sportivi professionisti;

b. coloro che si erano trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019 (già potenziali beneficiari del Fondo Controesodo);

c. i cittadini italiani non iscritti all’AIRE;

d. i cittadini extracomunitari.

Sul versante della copertura del beneficio fiscale in esame, negli atti parlamentari della manovra del 2021, la stima degli effetti finanziari di tale opzione appare fondata sulla base del dato storicizzato di tutti i soggetti “che hanno beneficiato dell’agevolazione del D.Lgs. n. 147/2015 dal 2016 in avanti”, includendo così anche coloro che vi avevano avuto accesso per effetto della prima opzione prevista dal citato art. 16 c. 4.

Per tali ragioni, la Fondazione Studi CdL non ravvisa alcun motivo di automatica esclusione di
questi soggetti dalla platea dei beneficiari della nuova opzione di cui al c. 2-bis dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Sitografia: www.consulentidellavoro.it

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