E’ un divieto che vale per tutti i partecipanti al Gruppo Iva quello di compensazione orizzontale, previsto nel relativo regime. Anche per il rappresentante, che non potrà compensare i propri crediti d’imposta con il debito dello stesso Gruppo cui appartiene (risposta n. 355/E del 19 maggio 2021).
Ed in tema di responsabilità l’articolo 70-octies, comma 1, del Dpr n. 633/1972, dice: “Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione”.
Il successivo comma 2 stabilisce, invece: “Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo”.
Questa responsabilità solidale a carico di tutti i partecipanti al Gruppo Iva tiene, quindi, conto del valore unitario del soggetto passivo costituito dal Gruppo stesso.
Diverso il caso della procedura di liquidazione
Se il divieto di compensazione preclude l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti, diversamente – nella procedura di liquidazione d’Iva di Gruppo – l’eventuale eccedenza può essere rimborsata, portata in detrazione o utilizzata in compensazione, nell’anno successivo solo dall’ente o società controllante (ex art. 5 Dm 13 dicembre 1979).
Cosa è o non è ammesso alla compensazione?
Non sono ammessi alla compensazione i crediti e i debiti Iva trasferiti dalle società e dagli enti che si avvalgono della relativa procedura; sono, viceversa, ammessi “i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti” (ex art. 8, c. 1, Dpr n. 542/1999).
Deroga al divieto
La possibilità di compensare orizzontalmente il risultato annuale con i crediti o i debiti della controllante, nella liquidazione Iva di Gruppo, deriva dalla autonomia soggettiva dei partecipanti alla procedura.
La deroga al divieto non può, invece, operare nel regime del Gruppo Iva la cui struttura impedisce la compensazione di debiti e crediti maturati in capo a un diverso soggetto anche se riveste il ruolo di “rappresentante”.
Perchè? Per il fatto che tale soggetto è pur sempre un “partecipante” al Gruppo che resta un soggetto passivo d’imposta autonomo e distinto.
Una importante evidenziazione dell’Agenzia delle Entrate è il ruolo sostanziale che ha la società controllante rispetto al rappresentante nell’ambito della procedura Iva di Gruppo: il venir meno della controllante fa cessare la procedura; all’opposto, il rappresentante può decadere ed essere sostituito “senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti”, potendo lo stesso subentrare “quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo Iva” (decreto Iva).
Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it

