Irap: con l’articolo 01 del Dl n. 41/2021, introdotto in fase di conversione in legge, slitta dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la data ultima per sanare, senza sanzioni e interessi, i mancati pagamenti del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio”, in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato durante il periodo pandemico.
La norma di favore sull’Irap
Con l’articolo 24 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), il legislatore ha riconosciuto, a favore delle partite Iva, l’esenzione dal pagamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto della medesima imposta dovuta per il 2020.
I contribuenti destinatari della norma di favore erano:
– le imprese con volume di ricavi, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (nel 2019, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), non superiore a 250 milioni;
– lavoratori autonomi con compensi 2019 non eccedenti quel medesimo tetto.
Restavano invece fuori dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche, le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari e le società partecipate.
Trattandosi di un beneficio spettante non a tutte le imprese, era previsto – dal comma 3 – che l’esenzione fosse fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettati dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, come successivamente modificato.
La regolarizzazione per chi ha sbagliato
Il decreto “Agosto” del 2020 ha affrontato e risolto il problema della non corretta applicazione della norma di favore dettata dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020, in particolare del vincolo imposto dal citato comma 3, ossia il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea.
In proposito, il legislatore ha concesso che, al verificarsi di tale circostanza, l’importo dell’Irap erroneamente non versato potesse essere regolarizzato, senza sanzioni e interessi, entro il termine del 30 novembre 2020.
Successivamente, il decreto “Ristori” ha riconosciuto ulteriori cinque mesi di tempo per portare a termine l’operazione, fissando la nuova scadenza al 30 aprile 2021, data nella quale il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, con il comunicato stampa 87/2021, la proroga al 30 settembre 2021.
L’extratime, per ulteriori cinque mesi, è giunto con la legge di conversione del Dl n. 41/2021.
Sitografia: fiscooggi.it

