E solo agli effetti civilistici
La chance della rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, nell’esercizio 2021, riguarda esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente (2020), e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali. Ne derivano effetti ai soli fini civilistici.
Così dispone l’articolo 1-bis del Dl n. 41/2021, introdotto dal Senato durante l’iter di conversione in legge del decreto “Sostegni”.
La chance rivalutazione 2020 nel decreto Agosto
L’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (“decreto Agosto“) ha previsto, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Sono esclusi dall’operazione gli “immobili merce” (alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa).
La rivalutazione:
a. deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
b. può essere effettuata distintamente per ciascun bene;
c. va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto” (14 ottobre 2020), sempre che i beni e le partecipazioni da rivalutare risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche solo in parte, versando un’imposta sostitutiva del 10%.
All’opposto, per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione ai beni e alle partecipazioni, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, con decorrenza dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale l’operazione è stata eseguita.
Entrambe le imposte possono essere versate, anche in compensazione, in un massimo di tre rate:
la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale viene eseguita la rivalutazione;
la seconda e la terza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
La chance rivalutazione 2021 nel decreto Sostegni
L’articolo 1-bis del decreto “Sostegni” inserisce nella disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa per come dettata dal decreto “Agosto” un nuovo comma 4-bis nell’articolo 110.
Dal che deriva che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello indicato nella norma originaria, pertanto nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
Però, come detto, possono essere rivalutati esclusivamente i beni non oggetto di analoga procedura nel bilancio precedente.
Inoltre, non è ammessa la possibilità di affrancare il saldo attivo attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Neppure è possibile fruire degli altri effetti fiscali, ossia il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap – a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita – del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni in virtù del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%.
Il beneficio è dunque civilistico, non anche fiscale.
Sitografia: fiscooggi.it

