Il contratto di factoring è un’operazione finanziaria esente da Iva. Il servizio di shared payment che la società offre ai clienti del merchant è un contratto di factoring sul quale, dunque, non si paga Iva.
Le Entrate – risoluzione n. 35/E del 24 maggio 2021 – interpretano norma e prassi nella risposta ad istanza di una società che si occupa dello sviluppo di software per pagamenti online.
Essa offre ai venditori di beni e servizi e ai loro clienti un metodo di pagamento via internet che permette di dividere l’importo di una transazione su diverse carte di credito/debito, intestate a soggetti diversi, addebitando su ciascuna carta una parte dell’importo complessivo.
Qual é il trattamento Iva applicabile alla commissione percepita dalla società per l’attività svolta, articolata in diverse fasi?
Nei tratti essenziali, l’operazione consiste:
a) nel trasferimento di una somma pari a un terzo dell’importo totale del credito dalla carta di credito del cliente al conto di moneta elettronica del venditore online;
b) nel successivo acquisto pro-soluto della restante parte del credito commerciale dallo stesso merchant, rappresentato dai restanti due terzi, a un prezzo pari al suo valore nominale, senza applicare tassi di interesse o sconto, ma esclusivamente una commissione (fee) a carico del venditore stesso per l’elaborazione del pagamento con carta.
Lo schema negoziale descritto corrisponde ad un contratto di factoring
Per l’Agenzia, nelle operazioni di factoring la causa finanziaria è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all’atto della cessione del credito, consentendo a quest’ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito (o comunque prima della data di presumibile incasso).
Dalla lettura del negozio siglato dalla società istante con il merchant, la riconducibilità della situazione prospettatale al contratto di factoring appare chiara all’Amministrazione, in quanto:
“- in base all’articolo 4.3 del “Contratto XXX di cessione crediti”, la Società “diventa a tutti gli effetti proprietaria dei crediti ceduti che la Parte cedente garantisce essere esistenti ex comma 1 art. 1266 c.c.”, assumendo quindi la titolarità del credito;
– l’Istante versa una somma di denaro al merchant all’atto della cessione del credito, consentendogli di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito (o comunque prima della data di presumibile incasso);
– la commissione spettante alla società è quantificata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l’aliquota viene negoziata con il merchant al momento del convenzionamento, tenendo conto di alcuni fattori quali il rischio d’insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d’affari gestito dallo stesso.
La commissione ricevuta dall’istante per il servizio prestato è, per tali specificati motivi, esente da Iva (art. 10, c. 1, n. 1), Dpr n. 633/1972).
Sitografia: fiscooggi.it /agenziaentrate.gov.it

