Guida AdE sulle spese sanitarie: la Legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge n. 160/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Il provvedimento AdE del 16 ottobre 2020 ha fissato le regole per la tracciabilità delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi e ha previsto che i singoli percettori inviino al Sistema tessera sanitaria solo le spese “tracciate”.
Ma, chiarisce la Guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie“, il versamento in contanti resta ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate all’SSN.
La “lista” delle spese detraibili nella Guida AdE
La guida illustra passo passo le spese che danno diritto alla detrazione del 19%: dall’acquisto di farmaci e medicinali (anche omeopatici) a quello dei dispositivi medici; dalle analisi, indagini radioscopiche e terapie, alle cure termali; dalle visite specialistiche alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere.
Vi sono indicate le prestazioni specialistiche che si possono detrarre senza prescrizione medica e quelle che necessitano di prescrizione medica con il collegamento tra prestazione e patologia.
Non c’è un limite massimo alla detraibilità, ma è possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in 4 quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Mascherine detraibili. Attenzione, però, allo scontrino
Una novità di quest’anno è la possibilità di recuperare, sotto forma di detrazione Irpef, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, a condizione che siano classificate da provvedimenti del ministero della Salute, in base alla tipologia, come dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura Ce.
Occorre quindi verificare che lo scontrino o la fattura riportino il codice AD o PI, che attesta la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici con marcatura Ce.
In mancanza, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura Ce per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» (sito del Ministero della Salute), mentre per quelli non compresi deve essere conservata anche l’attestazione di conformità alle direttive europee.
Sitografia: fiscooggi.it

