Il costo relativo al traffico dati che una società ammetterebbe a rimborso dei dipendenti non é supportato da elementi oggettivi e documentati.
E’, infatti, dubbia la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore di lavoro, poiché il contratto sul traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al negozio instaurato con il gestore.
Oltre a ciò, dal contratto non emerge l’importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.
Il predetto costo non può, quindi, essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti ex art. 51, c. 1, Tuir.
E’, invece, deducibile ai fini Ires (articolo 95, comma 1, del Tuir) perché assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
Nella risposta n. 371/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti ad una società tra professionisti che intende avviare un programma sperimentale di smart working, rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.
Come incide il rimborso?
Alla STP istante, che chiede come incida il rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e il relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa, l’AdE “oppone” il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1 del Tuir, secondo cui “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente; di conseguenza, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti.
Possono essere esclusi, questo sì, da imposizione i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore.
Riguardo la deducibilità ai fini Ires, l’Agenzia fa presente che si tratta di un rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet che è sostenuto per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.
L’attivazione della connessione rappresenta, cioè, un obbligo implicito della prestazione pattuita; di conseguenza, tali rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili – come anticipato più sopra – alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

