Se un libero professionista che si ammala di Covid non può rispettare i termini di legge per la trasmissione di atti, documenti, istanze o le scadenze di pagamento, con il decreto “Sostegni” ritoccato durante l’iter di conversione ha finalmente una protezione normativa.
Che gli deriva, in definitiva, dal riconoscimento – ad opera del nuovo art. 22-bis – dell’esclusione di qualsiasi conseguenza quando ricoverato in ospedale, destinato alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai trenta giorni successivi:
– alla dimissione dalla struttura sanitaria o
– alla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria (o quarantena) certificata.
Gli adempimenti che, a causa del blocco forzato dell’attività, restano sospesi potranno essere eseguiti nei successivi sette giorni:
Sono interessati dalla sospensione gli adempimenti a carico del cliente eseguiti dal professionista incaricato nei confronti della Pubblica amministrazione, ma deve esistere un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Perchè vengano riconosciuti gli effetti della tutela occorre consegnare (o far pervenire tramite raccomandata A/r o Pec) ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria (o dal medico curante).
Il ricovero da contagio, la permanenza domiciliare fiduciaria, la quarantena e quanto consegue sono, dunque, per il legislatore una “impossibilità sopravvenuta”, rispetto alla quale professionista e clienti non avranno conseguenze fino al termine del predetto periodo temporale di 37 giorni complessivi.
I limiti oggettivi degli effetti sono circoscritti ai pagamenti e alla trasmissione di atti, documenti e istanze alla Pa, non anche riferiti ai rapporti con i privati e riguardano quelli cui è tenuto il professionista nell’interesse del cliente.
Soggettivamente, si può ritenere che la nuova norma si riferisca al “professionista abilitato“.
Si può parimenti concludere che, considerata l’irretroattività della misura, ritardi o inadempimenti precedenti alla sua entrata in vigore rientrino nel perimetro applicativo solo se, pur scaduto il termine, è ancora possibile provvedervi (quelli, ad esempio, per i quali non sono trascorsi i giorni di sospensione).
La norma riconosce, infatti, la facoltà di allegare i certificati medici (su ricovero, permanenza
domiciliare o quarantena) anche contestualmente alla trasmissione dell’atto, documento, istanza o pagamento.
Al professionista va riconosciuta la sospensione per tutti i casi di malattia o infortunio grave
Ddl malattia fermo in Parlamento
Circa le altre malattie che possono colpire il professionista, non é ancora stato approvato in Senato, ed è fermo in attesa di copertura finanziaria, il Disegno di legge sulla malattia dei professionisti, sostenuto trasversalmente; garantirebbe la sospensione per tutti i casi di malattia o infortunio grave.
Sitografia: consulentidellavoro.it / ilsole24ore.com

