Il conferimento di un fabbricato ad un fondo immobiliare comporta che il trasferimento dell’immobile ha, come contropartita, l’attribuzione di quote del fondo immobiliare alla conferente.
All’operazione possono, quindi, essere applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.
Con il chiarimento fornito dalla risposta n. 376 del 27 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma l’ipotesi di configurare l’operazione di conferimento sopra descritta a tutti gli effetti quale “alienazione” e scontare quindi i tributi in misura fissa, secondo le previsioni dell’articolo 7, comma 1 del Dl n. 34/2019.
In riferimento alle imposte di registro, ipoteca e catasto viene ribadita la sostanziale equiparazione dei conferimenti immobiliari alle vendite immobiliari.
Esclusione della norma di favore per talune tipologie di conferimento
L’agevolazione non vale, tuttavia, per gli immobili che non siano “interi fabbricati”, quali i trasferimenti di terreni o aree edificabili, non inclusi nella norma di favore.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

