Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021, l’Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019.
Fornisce altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire – ai dipendenti (ivi compresi gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti) del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, i cui datori di lavoro sono individuati dai codici ATECO allegati alla circolare – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
Il Fondo provvede, verso i soggetti aderenti, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie, è previsto anche l’accredito della contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
Inps. I contributi ordinario e addizionale dovuti al Fondo
Per il finanziamento delle prestazioni (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;
b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori
di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il
contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti,
esclusi i dirigenti.
In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è
ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.
In caso di erogazione dell’assegno ordinario, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Sitografia: inps.it

