Il rimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della Didattica a distanza (Dad) ai loro figli, non è soggetto a ritenuta d’acconto e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore.
DAD. Credito riconosciuto anche ai voucher
Non pagano Irpef neppure i voucher rilasciati per l’acquisto dei dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la Dad.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è garantita se il dipendente produce idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.
Nella risoluzione n. 37/E/2021, l’Agenzia delle entrate perlustra l’impianto normativo costituito unicamente dall’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir, che stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito Irpef le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari e le somme erogate che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, borse di studio, eccetera.
Pc, laptop e tablet sono strumenti necessari per partecipare alle lezioni tenute nella “classe virtuale” e per stabilire la necessaria relazione tra insegnanti e studenti. Costituiscono, pertanto, mezzi indispensabili per la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. In quanto tali, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e poi rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente.
Sitografia: fiscooggi.it /agenziaentrate.gov.it

