Se dal comportamento concludente del contribuente emerge il regime fiscale ordinario nonostante egli abbia i requisiti per usufruire del forfetario, non potrà – nei periodi d’imposta successivi – passare al regime forfetario emettendo, per correggere la situazione, le note di variazione e una fattura a favore della controparte pari all’importo dell’Iva stornata.
L’Agenzia delle Entrate nega, dunque, la possibilità nella risposta n. 378 del 31 maggio 2021.
Il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) è semplificato e ne possono usufruire le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso di determinati requisiti (comma 54) e che non incorrano in una delle cause di esclusione stabilite (comma 57).
Dipende dal comportamento “concludente”
Circa la scelta o la revoca di un regime fiscale o contabile, non si può prescindere dai comportamenti “concludenti” (concreti) del contribuente, o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
In ogni caso, “La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. […]” (Dpr n. 442/1997).
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

