L’AdE chiarisce che la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex art. 23 e 24, Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef.
Tuttavia, se i sostituti d’imposta hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, intendendo nelle misure fiscali una generica e generale interruzione, non saranno dovuti sanzioni e interessi qualora i contribuenti – prendendo oggi atto di avere assunto un comportamento non coerente con le norme – provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto.
Risulta, così, più che mai importante il documento agenziale del 3 giugno 2021 n. 40, dal quale si può prendere spunto per versare le richiamate ulteriori imposte senza dover incorrere in sanzioni amministrative.
L’articolo 61 del decreto “Cura Italia”, norma di riferimento, ha disciplinato, per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, la sospensione dei pagamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi, definendo con maggior esattezza il perimetro dei versamenti sospesi.
Nel dettaglio:
- ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, stabilendo che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con esclusione quindi delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
- ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’Iva;
- ha esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori ben individuati.
L’articolo 62, comma 2, del decreto, diversamente, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, richiama le ritenute alla fonte e le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” operate da tali soggetti in qualità di sostituti d’imposta.
Insomma, nell’articolo 61 il legislatore non ha esteso la sospensione alle trattenute, espressamente previste, invece, nel successivo articolo 62.
Interpretazione AdE: non tra i versamenti sospesi le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
Dalla lettura normativa tratteggiata, l’AdE ritiene, dunque, nella risoluzione n. 40/E/2021, che le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali non sono ricomprese tra i versamenti sospesi indicati all’articolo 61, né emerge alcun riferimento in tal senso nella relazione tecnica e illustrativa allo stesso Dl.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

