Il “bonus affitti” è nuovo nel decreto legge c.d. “Sostegni bis“.
Le novità interessano una vasta platea di destinatari del credito sui canoni di locazione commerciale: imprese turistico-ricettive; agenzie di viaggio; tour operator; stabilimenti termali.
Per esse, il bonus già attivo da inizio anno viene prorogato fino a luglio. Viceversa, per le altre imprese e per i professionisti la misura di sostegno accordata nel 2020 viene ripristinata, interessando i primi cinque mesi dell’anno 2021.
Le novità normative sul bonus affitti
E’ nuovo, dunque, il perimetro applicativo della misura, previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 73/2021, il cui comma 1 prolunga, per l’appunto, l’applicazione del credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Tuttavia, nel mese di riferimento del 2021 si deve aver subìto una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Ai primi soggetti di cui sopra, differentemente da quanto stabilito per le altre categorie di contribuenti ammessi all’incentivo, il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.
Il successivo comma 2 si rivolge, invece, agli altri operatori economici e ai professionisti, ripristinando come detto, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, il “bonus affitti” in relazione ai canoni di locazione commerciale o per l’affitto d’azienda.
L’entità del beneficio rimane invariata: il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo e al 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. Cambia, però, risultando più ampia, la platea dei soggetti che può usufruirne.
Dunque, quali novità per il bonus affitti nel dl n. 73/2021?
Destinatari del nuovo “bonus affitti”, sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del “Sostegni bis”, vale a dire nel 2019 per i contribuenti “solari” (la norma del “decreto Rilancio” aveva fissato la soglia massima per l’ammissione a 5 milioni di euro di ricavi/compensi).
Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; l’agevolazione, in tal caso, riguarda i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Di più: é diversa la modalità di calcolo della condizione necessaria per aver diritto al bonus, ossia il calo dei ricavi o compensi.
È ora stabilito che, ai soggetti che esercitano attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (il requisito non opera per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019).
La norma in vigore lo scorso anno richiedeva, invece, che la diminuzione del fatturato venisse verificata con riferimento al singolo mese e che la stessa fosse di almeno il 50 per cento.
Sitografia: fiscooggi.it

