Con la risposta n. 389 del 3 giugno 2021 (la data indicata dalla rivista fiscooggi.it è errata, ndr), l’Agenzia delle entrate dice sì alla detrazione Irpef di cui all’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche per la demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’evento specifico è il terremoto del 2016.
L’istante e il comproprietario dell’immobile andato distrutto intendono demolire i resti dell’edificio e ricostruire una nuova unità immobiliare di pari volumetria, di diversa forma e prospetti in modo da risultare a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica.
Il Comune rilascerà, per il tipo di intervento effettuato, il titolo edilizio di “nuova costruzione”, non potendo attribuire quello di “ristrutturazione” a causa del vincolo paesaggistico cui è sottoposto il fabbricato.
Il quesito riguarda la possibilità di accedere, per la parte di spesa eccedente il contributo post-sisma, alla detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir nonostante la classificazione di “nuova costruzione”.
Il sì delle Entrate come conseguenza dello stato di emergenza
L’entità dello sconto d’imposta, che a regime ordinario è pari a una detrazione del 36% sull’imposta lorda per le spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro, è stata ampliata ripetutamente in via provvisoria.
Da ultimo, la Legge di bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50% per un limite di spesa fino a 96mila euro, per i costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
Requisiti e eccezioni per il sì
Tra le condizioni, gli interventi devono essere realizzati su immobili già esistenti e, in generale, non devono riguardare nuove costruzioni.
Ma come ogni regola non mancano le eccezioni:
quella prevista dalla lettera c) dell’articolo 16-bis, che apre al regime di favore gli interventi su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, anche se le opere non sono tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall’articolo del 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

