Qual è il corretto trattamento Iva da applicare alla cessione dei punti riconosciuti agli utenti che fanno acquisti online tramite una App realizzata da una società? Cosa prevede, nel dettaglio, il circuito da essa creato con l’apposita piattaforma?
Prevede:
– un contratto di abbonamento alla App fra “esercente” e “società” con cui il primo acquista dalla seconda dei punti al valore di 5 centesimi a punto;
– l’impegno dell’esercente a riconoscere ai clienti persone fisiche, per ogni acquisto di beni o servizi, n. 1 punto per ogni euro speso;
– l’utilizzo per gli utenti della App dei punti accumulati per ottenere uno sconto su beni e servizi acquistati presso gli esercenti che accettano questa forma di pagamento;
– il ritiro dei punti dal wallet digitale del cliente da parte dell’esercente che ha concesso lo sconto e la loro restituzione alla società, che gli rimborserà il 50% del loro valore nominale (in genere tramite compensazione degli importi dovuti).
Ora, sull’Iva da applicare alla cessione dei punti relativa al primo (cessione punti) e al quarto (restituzione dei punti) passaggio sopra descritti, interviene la risposta AdE n. 392 del 7 giugno 2021.
Circuito con piattaforma: l’acquisto dei punti è un corrispettivo dovuto alla società che sconta l’Iva ordinaria
Considerando che con la sottoscrizione dell’abbonamento ogni esercente si obbliga ad assegnare punti agli utenti della App e ad acquistare tali punti presso la società, che rappresentano parte integrante del corrispettivo che riceve dagli esercizi commerciali ad essa affiliati, l’Amministrazione ritiene che l’acquisto dei punti sia per gli esercenti un corrispettivo dovuto alla società per l’affiliazione alla App.
Conseguentemente, dev’essere assoggettato ad aliquota Iva ordinaria.
Idem dicasi per il rimborso del 50% del valore nominale dei punti, corrisposto dalla società all’esercente che ha concesso lo sconto. La rimanente parte del 50% che non viene rimborsata, rileva l’Agenzia, costituisce un ricavo.
Infine, l’emissione della fattura a saldo dovrà avvenire all’atto del pagamento del corrispettivo, ossia al momento in cui opera la compensazione, come deciso nell’ambito dei reciproci rapporti di debito/credito fra l’esercente e la società.
Sitografia: fiscooggi.it/agenziaentrate.gov.it

