Con la circolare n. 84/2021, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
La circolare n. 102 del 12 giugno 2003 dava indicazioni sulla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.), iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali di artigiani e esercenti attività commerciali.
È stato, in particolare, precisato che la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo,
è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al
socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che
l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Detta base imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo.
Nella medesima circolare venne evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni derivasse dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
INPS: esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni
Con la circolare n. 84/2021, si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione
tra redditi di impresa e redditi di capitale, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell’obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal
quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”.
Viceversa, “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza
prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i
redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge
n. 384/1992.
Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale con la
presente circolare vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni
previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.
Sitografia: inps.it

