Della misura “ponte” contenuta nel Dl n. 79/2021, che consiste in un assegno temporaneo per figli minori che a regime sarà sostituito dall’Assegno universale e unico per ogni figlio (dal 2022), la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento dell’11 giugno 2021, svela il cronoprogramma iniziale del Governo.
Doveva essere una partenza generalizzata dal 1° luglio 2021 ed invece l’Esecutivo disegna un percorso per tappe, che aprirà le porte del nuovo strumento di sostegno di carattere universalistico solo a chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare (Anf).
Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma saranno incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.
A chi spetta (e con quali requisiti) la misura ponte?
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui.
Inoltre il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
• non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.
La misura riguarda quindi una platea circoscritta: lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi.
Nella norma “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.
Come anticipato, dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno diventa strutturale e universale.
Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. In particolare, ne beneficeranno:
• le famiglie con lavoratori dipendenti;
• le famiglie con lavoratori autonomi;
• le famiglie con disoccupati e incapienti.
Quanto spetta?
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.
Spetta da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%; per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
La domanda va presentata online all’Inps o ai patronati, secondo le regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno.
Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
Misura ponte cumulabile con il RdC
L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
Sitografia: consulentidellavoro.it

