In tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Legislatore ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.
Successivamente, ha introdotto nuove disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza.
In attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate
dalla Legge (n. 69/2021), con il messaggio n. 2310/2021 l’INPS illustra gli indirizzi che attengono al differimento dei termini decadenziali e fornisce le relative istruzioni operative.
Il differimento è al 30 giugno 2021 e le relative disposizioni si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Domande oggetto del differimento dei termini decadenziali
Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di:
– cassa integrazione (ordinaria e in deroga);
– assegno ordinario (ASO);
– Fondi di solidarietà bilaterali;
– Fondo di integrazione salariale (FIS);
– cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19,
i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Possono beneficiare della moratoria:
1. le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021;
2. le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.
Beneficiano della proroga le istanze che rispettano le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore; in particolare, il rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria
(dl n. 183/2020).
Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento
Il regime di differimento riguarda anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui
termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni ad opera dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Concludendo, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.
Sitografia: inps.it

