In tema di corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (Anf), l’INPS – messaggio n. 2331/2021 – comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle relative domande.
Adeguamento dei livelli reddituali per l’Assegno
Sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, nuovi dal 1° luglio 2021.
Il messaggio n. 2331 contiene, infatti, le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Maggiorazioni per figli
Il messaggio contiene anche le maggiorazioni per figli decise dal legislatore con l’articolo 5 del dl n. 79/2021 – pari a 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli; 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli – sempre a partire dal 1° luglio 2021: le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni.
Livelli di reddito e maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Gli importi saranno calcolati dall’INPS comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.
Presentazione della domanda
Si comunica che i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda
telematica di Anf per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.
Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto legge n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Altre disposizioni procedurali sono in via di emanazione.
Sitografia: inps.it

