La persona fisica iscritta all’Aire – Anagrafe italiani residenti all’estero – è considerata fiscalmente residente in Italia quando in base ad elementi presuntivi ha fissato o mantenuto nel Paese, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio (luogo di stabile gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali) riconoscibile ai terzi.
La Cassazione è ferma nello stabilire questo principio nell’ordinanza n. 11620 del 4 maggio 2021.
La residenza fiscale delle persone fisiche e gli obblighi di monitoraggio fiscale
In tema di monitoraggio fiscale, l’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 stabilisce che persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, fiscalmente residenti in Italia che, nel periodo d’imposta considerato, detengono (direttamente o indirettamente) investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
La violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è sanzionata dal 3 al 15% (o dal 6 al 30% per la detenzione in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Dirimente, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, è la circostanza che il detentore dell’asset detenuto all’estero sia fiscalmente residente in Italia.
L’iscrizione all’Aire è un dato formale. Il domicilio conta di più
La Corte si era già espressa in precedenti pronunce, ribadendo che l’iscrizione all’Anagrafe deve ritenersi un mero dato formale, con ciò assegnando maggior valore al domicilio attribuibile al contribuente, “inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto all’AIRE” (cfr Cassazione nn. 21694/2020, 21695/2020, 21696/2020 e 21697/2020 e nn. 678/2015, 24246/2011, 14434/2010).
Non le risultanze anagrafiche ma l’esame sulla veridicità e completezza di elementi di fatto determina la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto.
Anche l’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale (sia delle persone fisiche che delle entità diverse) costituisce una questione di fatto, tanto da non poter formare oggetto di istanza di interpello.
Sotto il medesimo profilo assume ulteriore rilevanza, ai fini dell’individuazione del domicilio, il concetto di “riconoscibilità” dello stesso da parte dei terzi.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha assunto un orientamento nuovo e la pronuncia che qui riportiamo si inserisce in questo filone interpretativo, affermando che il concetto della riconoscibilità va individuato dapprima rispetto al luogo di gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali e poi delle relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Sitografia: fiscooggi.it

