Un fondo ha maturato, al 31.12.2020, un credito Iva annuale confluito nelle liquidazioni periodiche di una Società di gestione del risparmio (Sgr) ad esso subentrata.
La Società potrà utilizzarlo in compensazione orizzontale già a partire dal 2021, successivamente alla data di ingresso nel fondo.
La risposta n. 421/E/2021 ricorda che se il subentro avviene nel corso dell’anno, il credito maturato fino a quel momento confluisce nella posizione della nuova Sgr alla data di efficacia della sostituzione.
2 opzioni per il credito Iva
Ad ogni buon conto, sono due le strade per il credito, tra loro alternative:
1. restare nella disponibilità della sostituita;
2. confluire nelle liquidazioni periodiche della subentrata.
In questo secondo caso, non sarà possibile dare autonoma evidenza del credito nel quadro VL (può essere dichiarato solo il credito complessivamente maturato della Sgr come risultante dalla precedente dichiarazione) e la Sgr subentrante dovrà attestare l’esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, producendo idonea documentazione.
Considerando, infine, che la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, la Sgr subentrata può utilizzare il credito emergente dall’ultima dichiarazione annuale Iva presentata dalla Sgr sostituita, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione, se l’importo supera tale soglia.
In tal caso, il visto di conformità apposto sulla dichiarazione della sostituita, nella quale è stata evidenziata l’eccedenza a credito, sarà efficace anche nei confronti della sostituente.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

