L’INPS attua la misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal decreto-legge n. 79/2021.
Nel messaggio n. 2371/2021 i requisiti richiesti, la misura dell’assegno, la presentazione delle istanze e la compatibilità con altre misure.
1. Requisiti previsti
L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
2. Misura dell’Assegno temporaneo
Sono previste:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
3. Presentazione delle istanze
La domanda è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web;
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- gli Istituti di patronato.
Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
4. Compatibilità dell’Assegno temporaneo
L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Non è altrimenti compatibile con l’Assegno al nucleo familiare, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
- assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di Cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, l’INPS rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.
Sitografia: inps.it

