I tributi doganali e le altre spese addebitate per le prestazioni rese in frontiera vanno indicati e calcolati distintamente dagli operatori che si occupano dello sdoganamento delle merci per conto di importatori privati, nei documenti commerciali che rilasciano ai loro clienti.
La determinazione direttoriale n. 202841/2018 – Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) – depenna, a vantaggio dei consumatori, le voci generiche come “oneri doganali” o “costi di sdoganamento” con cui spesso gli intermediari indicano sommariamente gli obblighi doganali versati per l’importazione dei beni e le quote relative ai servizi prestati.
In tal modo, la determinazione elimina definitivamente possibili confusioni sulla natura delle somme addebitate dagli intermediari ai consumatori finali per le importazioni che hanno curato.
Adm: massima chiarezza sui tributi doganali
Gli intermediari vengono così sollecitati alla massima chiarezza e trasparenza e a esporre e determinare singolarmente il quantum su dazio, Iva ed eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’autorità doganale.
La raccomandazione deve valere anche per le spese relative alle prestazioni rese in qualità di intermediari.
L’Adm fa riferimento, in particolare, al Codice del consumo che, fissando i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” e “omissioni ingannevoli”, evidenzia, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo.
La corretta compilazione dei documenti è fondamentale anche per la compliance tra operatori in possesso di autorizzazione Aeo (operatore economico autorizzato) e autorità doganale, ai fini del mantenimento delle semplificazioni a loro concesse in base al regolamento delegato Ue n. 2446/2015.
Il comportamento è parametro di valutazione da parte dell’Adm ai fini del rilascio, del mantenimento e della revoca dell’autorizzazione Aeo.
Sitografia: fiscooggi.it /adm.gov.it

