L’articolo 24 del dl “Rilancio” ha una ragione di fondo: sostenere imprese e professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria.
Se una società é nata il 1° ottobre 2019 ed ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con primo esercizio “a cavallo” (dalla costituzione al 31 dicembre 2020), non deve pertanto effettuare i versamenti dell’Irap in scadenza a giugno 2021 (il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e la prima rata di acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021).
La disposizione agevolativa che questo articolo di legge immette nell’ordinamento riguarda senz’altro anche alle attività avviate nel 2019, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del dl “Rilancio” (19 maggio 2020).
Ma cosa dice l’articolo 24 del dl Rilancio?
Dice che non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Dice anche che non è dovuto neppure il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Quanto all’ambito applicativo, sono destinatari del vantaggio esclusivamente i soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del dl “Rilancio”.
Nella risposta n. 425 del 22 giugno 2021, con specifico riferimento ai contribuenti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la disposizione vale anche per gli operatori con esercizio “a cavallo”.
A completamento della risposta, l’AdE ricorda tra l’altro che “per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i versamenti devono avvenire entro l”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta – saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto – e l”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta – II^ rata dell’acconto”.
Nel caso in esame, l’istante dovrà considerare come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 il primo esercizio sociale, che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, e non sarà tenuto a effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021, ovvero il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Da ultimo, poiché l’esenzione in argomento è qualificabile come aiuto di Stato, la società dovrà compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l’indicazione del codice aiuto generico 999.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

