Qual è il corretto trattamento fiscale dell’avviamento iscritto in bilancio per la società nel 2020 ha cessato l’attività del ramo d’azienda acquistato nel 2015?
In risposta, l’Amministrazione finanziaria afferma essere deducibile la sopravvenienza passiva risultante dall’eliminazione dell’avviamento residuo in caso di cessione di un ramo d’azienda che, rappresentando la sopraggiunta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, concorre alla determinazione del reddito, nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene.
In sintesi, nella risposta n. 429/E/2021 l’amministrazione finanziaria ricorda, in primis, che “le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”; richiama, in secundis, la definizione di avviamento, riportata nel paragrafo 10 dell’Oic 24 come l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria (sovrareddito) che derivino:
– da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo;
– ovvero, da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.
L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali al verificarsi di precise condizioni:
– è acquisito a titolo oneroso, cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione;
– ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
– è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono pertanto benefici economici futuri;
– è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo, quindi non è un cattivo affare.
Cessione di un ramo d’azienda: operazione che estingue l’attività
Venendo alla cessione di un ramo di azienda, questa individua un momento al di fuori dall’ordinarietà della vita di un’impresa perché finalizzata all’estinzione dell’attività svolta; configura un’operazione realizzativa che pone fine alle attività.
Nel caso in cui i beni abbiano un residuo valore fiscale, poiché non ancora interamente ammortizzati la dismissione implica la rilevazione di una sopravvenienza passiva per la parte del costo storico non ammortizzato, rilevante sul piano fiscale.
Tanto detto, l’Agenzia ritiene che la sopravvenienza passiva risultante dall’eliminazione dell’avviamento, rappresentando la sopraggiunta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87 del Tuir, ossia le partecipazioni che rispettano i requisiti per l’applicazione della Pex, concorre alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene.
Sitografia
agenziaentrate.gov.it
fiscooggi.it

