Le Entrate pubblicano un provvedimento sui due nuovi regimi.
E-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C): ancora tre giorni e saranno pienamente operativi i regimi Iva OSS e IOSS.
Gli operatori potranno inviare contributi al Fisco fino al 12 luglio alla seguente casella email: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.
I 2 nuovi regimi semplificati di identificazione Iva
Il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico (MOSS) si amplierà per includere anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE. In particolare, divengono operativi due nuovi regimi Iva:
1. IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150 euro;
2. OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo.
Un provvedimento AdE del 25.06.2021 definisce l’ultimo tassello di questo nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento
dell’Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza (che resta opzionale), individuando gli uffici e le attività collegate ai due nuovi regimi speciali Iva, IOSS e OSS, essenziali per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta dovuta.
Con il provvedimento viene completato, quindi, il cosiddetto “pacchetto e-commerce” che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio-diffusione già rientranti nel regime MOSS – le cessioni a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme e le forniture di servizi da
parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.
Quali sono i vantaggi?
Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’Ue, tramite interfacce elettroniche, potranno beneficiare dei
seguenti vantaggi:
a. disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
b. dichiarare l’Iva in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
c. interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.
Infine, le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione, nonché ulteriori informazioni sui singoli regimi, sono disponibili dal 1° aprile 2021 sul sito delle Entrate all’interno delle sezioni:
regime opzionale OSS e regime opzionale IOSS.

