Sull’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – c.d. Decontribuzione sud – l’INPS illustra l’applicazione alle mensilità aggiuntive.
Il contenimento degli effetti dell’epidemia sull’occupazione e la necessità di garantire la tutela dei livelli occupazionali sono alla base dell’articolo 1, comma 161, della Legge n. 178/2021 (di Bilancio per il 2021), che ha previsto che l’esonero contributivo si applichi fino al 31 dicembre 2029.
La medesima norma prevede anche una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari al:
30% fino al 31 dicembre 2025;
20% per gli anni 2026 e 2027;
10% per gli anni 2028 e 2029.
L’ambito applicativo riguarda l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del beneficio contributivo sono state fornite (circolare n. 33 del 22 febbraio 2021).
Mensilità aggiuntive erogate nel 2021
Con un nuovo messaggio (n. 2434 del 28.06.2021), l’INPS fornisce chiarimenti circa la possibilità di fruire della
Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.
In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura, individuabile nell’intero anno civile (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, pertanto, la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
Sitografia
www.inps.it

