La Legge di bilancio per il 2021 disciplina l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, denominata ISCRO.
In particolare, l’articolo 1, comma 386 dispone, “nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali”, l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di una nuova indennità denominata ISCRO rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
redigo.info sintetizza le indicazioni operative contenute nella circolare INPS n. 94/2021, corredata di un Allegato.
Destinatari dell’ISCRO
L’indennità, ai sensi del successivo comma 387, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Requisiti
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (comma 388):
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari procedano – prima della presentazione della domanda – alla formale iscrizione alla predetta gestione.
L’indennità ISCRO (comma 391) è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso all’INPS alla data di presentazione della domanda.
In caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione precedenti l’anno di presentazione della domanda, quest’ultima non potrà essere accolta.
La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro (comma 392), altrimenti l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’accesso alla prestazione (comma 394) è ammesso una tantum nel triennio 2021-2023.
La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito (comma 396).
Presentazione della domanda
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali del sito internet dell’INPS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Solo per il 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
1) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (comma 395);
2) titolarità di trattamento pensionistico diretto (combinato disposto di cui all’art. 1, comma 388, lett. a), e comma 390 della legge n. 178/2020);
3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (combinato disposto di cui al comma 388, lettera a), e al comma 390);
4) titolarità del Reddito di cittadinanza (combinato disposto di cui al comma 388, lettera b), e al comma 390).
Sitografia
www.inps.it

