Il provvedimento agenziale 2 luglio 2021 definisce regole operative e finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto alternativo (articolo 1, commi da 5 a 15, del Dl n. 73/2021 – “Sostegni-bis”).
Contributo a fondo perduto alternativo, istanze dal 5 luglio
Il provvedimento 2 luglio ha infatti approvato il modello (contenente l’importante novità di ulteriori sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti) da utilizzare per chiedere il contributo, con le relative istruzioni.
Dal 5 luglio al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare istanza tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Dl Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.
Due i requisiti per accedere al sostegno:
– aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Cfp alternativo: a chi?
Chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.
Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e
di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021,
agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Come si calcola il contributo?
Per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.
Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%.
Se il richiedente, invece, non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.
Non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.
Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.
Quando inviare la domanda?
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021. Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.

