Il dl c.d. “Sostegni-bis” (n. 73/2021, in corso di conversine) immette tre nuovi Cfp a favore dei contribuenti Iva danneggiati dal perdurare dell’emergenza epidemiologica:
1. “Sostegni-bis automatico”;
2. “Sostegni-bis per le attività stagionali”;
3. “Sostegni-bis perequativo”.
La guida “I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis” – area tematica “Contributi a fondo perduto”, della sezione “l’Agenzia informa” – è dedicata ai primi due Cfp; il terzo avrà una trattazione futura.
Contribuenti Iva: guida AdE sui nuovi Cfp
La guida illustra la disposizione normativa, le regole operative e le diverse situazioni in cui il contribuente può incappare rispetto al precedente contributo a fondo perduto “Sostegni”, il cui ottenimento o meno incide sui nuovi contributi.
Il “Sostegni-bis automatico”
Il primo contributo è destinato ai contribuenti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” e viene erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate con la stessa modalità di erogazione accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta, indicata sull’istanza al contributo “Sostegni”.
E’ alternativo al contributo “Sostegni-bis attività stagionali”: se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, a fronte dell’istanza verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo che emerge dell’istanza e il contributo automatico già ottenuto; se, viceversa, il richiedente non ha ottenuto il contributo automatico, verrà erogato l’intero importo scaturente dall’istanza.
Il “Sostegni-bis per le attività stagionali”
Il provvedimento attuativo di tale contributo, del 2 luglio 2021, contiene in allegato il modello e le istruzioni per la presentazione dell’istanza.
Nella guida vengono quindi illustrate le regole operative e le funzionalità messe a disposizione dei contribuenti sul sito internet dell’Agenzia per l’invio dell’istanza e per seguirne l’elaborazione.
I requisiti per richiedere questo secondo contributo sono due:
a. i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
b. la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede come autonomo requisito l’attivazione della partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.
Modalità e termini invio dell’istanza
Le istanze devono essere presentate telematicamente dal 5 luglio al 2 settembre 2021.
La guida illustra la procedura web messa a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto”), utile ai soggetti che trasmettono una o poche istanze.
Gli intermediari potranno, in alternativa, inviare massivamente le istanze, compilandole con software di mercato realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 2 luglio 2021, e trasmettendo il file tramite “Desktop Telematico – Entratel”.
L’invio telematico potrà avvenire dal 7 luglio 2021.
L’elaborazione delle istanze e l’erogazione finale
La guida spiega nel dettaglio le fasi di elaborazione delle istanze presentate e il tipo di controllo eseguito sui dati indicati.

