L’INPS dà indicazioni sulla fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Nella circolare n. 96 del 5 luglio 2021, il riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 che ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione, della quarantena da contatto nonché del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge n. 104/1992), a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione, della quarantena da contatto o della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Condizione alla fruizione del Congedo 2021
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Con la legge di conversione del dl n. 30/2021, l’articolo 2 del decreto, modificato, prevede ora al comma 2 che “il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio”.
Inserendo il termine “educativa”, il legislatore ha inteso precisare che il “Congedo 2021 per genitori” è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave.
Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli conviventi, o non conviventi in caso di figli con disabilità grave, iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
La legge di conversione introduce altresì la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria. Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge, e fino al 30 giugno 2021.
Ferme restando tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 63/2021, la circolare n. 96/2021 fornisce le istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 61/2021.
Sitografia
www.inps.it

