Decreto Lavoro (Dl n. 99/2021): sul Sito Internet di Agenzia delle entrate-Riscossione (AeR) sono pubblicate le Faq con le novità introdotte in materia di riscossione.
In particolare, il decreto proroga al 31 agosto 2021 il termine finale dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, delle procedure di riscossione sia cautelari sia esecutive e della notifica degli atti.
Dispone, inoltre, la sospensione al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza: prima di disporre pagamenti, a qualsiasi titolo, superiori a 5mila euro, la Pa verifica se a carico del beneficiario sussistono debiti.
Quali le novità più significative sulle misure introdotte dal decreto Lavoro?
1. Pagamenti entro il 30 settembre 2021
Il decreto legge 99/2021, come più sopra premesso, proroga al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione con la data di scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione è prevista dal 21 febbraio 2020.
I contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2021: gli atti sono sospesi fino al 31 agosto 2021, ma potranno essere pagati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga.
2. Notifiche degli atti sospese fino al 31 agosto 2021
Il decreto “Lavoro” proroga fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di cartelle esattoriali, di avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agente della riscossione.
L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia”.
3. Stop fino al 31 agosto 2021 ai pignoramenti e alle procedure di riscossione
Restano sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, il 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore (anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Dal 1° settembre 2021, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
4. Pagamenti della Pa superiori a 5mila euro
Rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti, a qualsiasi titolo, di importo superiore a 5mila euro.
Sitografia
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