Con il messaggio n. 1336/2021 sono state illustrate le modalità di calcolo della retribuzione lorda nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il messaggio ha chiarito che, considerata la grave situazione economica che ha investito il settore, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento.
Per tutte le istanze di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda dovrà riferirsi ai dodici mesi precedenti gennaio 2020.
Retribuzione lorda, nuovi dati
Tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, dovranno pertanto adeguare le retribuzioni medesime alle disposizioni del messaggio, provvedendo altresì alla trasmissione delle stesse.
La trasmissione dei nuovi dati retributivi dovrà riguardare gli stessi lavoratori dell’istanza originaria di accesso e potrà essere effettuata avvalendosi del medesimo canale telematico utilizzato per l’invio della domanda.
La dichiarazione di responsabilità dell’azienda
L’invio delle nuove retribuzioni dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati dichiarati (da comunicare con PEC).
Seguirà l’autorizzazione all’invio telematico del nuovo flusso di dati.
La trasmissione telematica potrà avvenire collegandosi, previa autenticazione, ai “Servizi Online” del portale INPS, alla voce “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio domande assegno emergenziale”.
La domanda rispetto alla quale si intende effettuare l’invio dei nuovi dati andrà selezionata tra le domande in lavorazione presenti alla voce “Invio dati” del menu.
Dopo avere selezionato la domanda, sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml, contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi.
Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo della prestazione integrativa spettante e, qualora rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti.
Nel dettaglio dei pagamenti, consultabile dal lavoratore sul fascicolo previdenziale del cittadino, sarà esposta l’informazione dell’avvenuto ricalcolo sulla/e rata/e mensile/i pagata/e.
Ove l’ammontare complessivo scaturente dai ricalcoli non dovesse trovare sufficiente capienza nell’importo inizialmente deliberato, quest’ultimo andrà integrato, per l’eccedenza, con apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Le modalità di trasmissione sopra descritte dovranno essere utilizzate anche con riferimento alle domande ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, che non risultino ancora autorizzate.
In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), l’INPS – messaggio n. 2545 dell’8 luglio 2021 – conferma le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento illustrate nella circolare n. 132/2016.
I dati trasmessi a corredo delle predette domande potranno essere oggetto di eventuali rettifiche da parte dell’azienda esclusivamente nelle ipotesi in cui queste siano giustificate da errori commessi in fase di compilazione del file in formato xml, tempestivamente segnalati all’Istituto.

