Indennità COVID-19, procedure. L’articolo 10 del dl n. 41/2021, c.d. “Sostegni”, prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta di:
- dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Con la circolare n. 65/2021, alla quale si rimanda per individuare i requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori, l’INPS forniva le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori.
Procedura centralizzata
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”.
Procedura di riesame
Con il messaggio n. 2564/2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Precisa l’INPS che in virtù della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto “Sostegni”, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del dl n. 137/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui al decreto-legge n. 41/2021, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS attraverso le modalità già indicate dagli stessi e con le quali è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.
Sitografia
www.inps.it

