Qual è l’ambito applicativo delle norme sulla restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti?
L’articolo 150 del decreto “Rilancio”, la cui ratio è evitare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione, ha introdotto nell’articolo 10 del Tuir, il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis).
Con circolare n. 8/2021, l’Agenzia delle Entrate precisa che la norma interviene in linea con un orientamento giurisprudenziale in base al quale la restituzione deve riguardare solo l’importo “effettivamente” percepito dal contribuente, entrate cioè nella sua concreta disponibilità.
Somme restituite “al lordo” delle ritenute
L’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir prevede la deducibilità dal reddito delle somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.
La disciplina riguarda tutti i redditi tassati con il criterio di cassa; quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).
La disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.
L’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.
Le somme, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subìta e non rappresentano oneri deducibili. La norma disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.
Due distinte modalità di restituzione delle somme sono dunque previste, in quanto:
– il decreto “Rilancio ha mantenuto la lettera d-bis) che è tutt’ora vigente e disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
– nel comma 1 dell’articolo 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subìte «non costituiscono oneri deducibili».
La risposta agenziale spiega che la restituzione al “netto” della ritenuta può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate, a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 faccia riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».
Il credito d’imposta per il soggetto erogatore/sostituto d’imposta
L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute.
Il credito, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.
La “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito: non rilevano le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it
www.def.finanze.it

