Un nuovo codice tributo, il “6946” consente l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del Cfp “attività stagionali” previsto dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 1, comma 5 del Dl n. 73/2021) a favore di contribuenti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
Altri codici tributo – “8131”, “8132”, “8133” – consentono la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate istituisce i 4 codici tributo con risoluzione n. 48/2021, nella quale si precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia (link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”).
Codice per la compensazione
Ove l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 verrà scartato.
Inoltre:
– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione (se prevista);
– il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi, con le modalità descritte, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.
Codici per la restituzione
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), andranno utilizzati gli ulteriori codici tributo appena istituiti:
– “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
– “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
– “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire (l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

