Le procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. n. 604/1966) si riattivano.
Dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – arriva il nuovo modulo per l’acquisizione delle informazioni utili all’istruttoria.
Indicazioni operative e chiarimenti sulla disciplina (in vigore dal 1° luglio 2021), sono racchiusi nella nota n. 5186 del 16 luglio 2021 (rubricata: riattivazione procedure ex art. 7 L. n. 604/1966) cui è allegato il “Modulo Inl 20bis“, da predisporre in caso di istanza di conciliazione.
La nota fornisce specifiche sulle tipologie di aziende per le quali è ancora inibito il licenziamento; si sofferma poi sulla correlazione tra divieto di licenziamento e domanda di integrazione salariale.
Procedure di conciliazione: verifica INL delle dichiarazioni delle aziende
In particolare, nel caso di procedure di conciliazione è prevista la verifica (attraverso le banche dati) di quanto dichiarato dalle aziende rispetto alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale.
Se riscontrata un’incongruenza delle dichiarazioni, la procedura sarà archiviata; conseguentemente, sarà esteso il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
Di più: la presentazione di domanda di cassa integrazione (CIG) – ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del D.L. n. 73/2021 c.d. “Sostegni-bis” la cui conversione in Legge dello Stato è stata appena approvata dal Senato della Repubblica (22 luglio 2021) – successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.
Sitografia
www.consulentidellavoro.it

