Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 (30 giugno 2021 nel caso degli investimenti “prenotati”), che danno accesso al credito d’imposta, gli effetti del nuovo regime sono anticipati. Non occorre attendere il 31 dicembre 2020, termine naturale delle precedenti misure.
L’interpretazione dell’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in assenza di una disciplina transitoria, consente di definire la parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente.
Nella circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, il Fisco fornisce, tra le altre, questa importante precisazione.
Beni strumentali nuovi: le discipline agevolative
La disciplina agevolativa é recata dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge di bilancio 2021, relativa al credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese residenti (ivi incluse le stabili organizzazioni) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023.
Questo purché entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
La norma ha riscritto la misura incentivante già in vigore (Bilancio 2020).
Al fine di coordinare l’agevolazione introdotta con la Legge di bilancio 2021 con quella di cui alla precedente Legge di bilancio 2020, la circolare n. 9/E/2021 chiarisce che il coordinamento delle due discipline agevolative, sul piano temporale, va effettuato distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto alla “prenotazione”, dal caso degli investimenti per i quali a questa data non risultino verificate tali condizioni.
Nel primo caso, gli investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina (il Bilancio 2020).
Nel secondo caso, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina agevolativa esclude dal credito d’imposta le imprese destinatarie delle sanzioni interdittive.
Inoltre, essa è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) relative agli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto.
Il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi che sovvenzionano gli stessi costi ammissibili al credito d’imposta non risulti superiore al costo sostenuto, è in estrema sintesi calcolare il credito di imposta teoricamente spettante assumendo, quali costi rilevanti, l’importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati e poi sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato non deve superare il “costo sostenuto”, ovvero l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
Nella sommatoria si deve tenere conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

