Gli aggiornamenti delle Faq di Agenzia delle Entrate – Riscossione riguardano le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del dl “Sostegni-bis”, n. 73/2021 (legge n. 106/2021).
Con il decreto è stata disposta la proroga fino al 31 agosto 2021 della sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.
Il provvedimento ha poi anche definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” 2020 non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i pagamenti in più mesi.
La norma concede la facoltà di effettuare i versamenti di tali rate ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste.
Gli aggiornamenti pubblicati ricordano le nuove date
Il primo appuntamento è, quindi, fissato al prossimo 31 luglio (2 agosto): si pagheranno le rate scadute il 28 febbraio 2020 per la rottamazione-ter; il 31 marzo 2020 per il saldo e stralcio.
Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con le rate del 2019 deve, pertanto, effettuare il pagamento delle quote non ancora versate nel 2020 nei quattro mesi sopraccitati.
In dettaglio:
- entro il 31 luglio 2021 devono essere regolarizzate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;
- entro il 31 agosto 2021 deve essere corrisposta la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);
- entro il 30 settembre 2021 tocca alle rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);
- entro il 31 ottobre 2021 deve essere versata la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).
Resta confermato il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021, che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Per ogni scadenza è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi, per il termine del 2 agosto, saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021).
Se le date vengono oltrepassate o in caso di importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Sul sito della Riscossione è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto “Sostegni” per lo “stralcio-debiti”.
Sitografia
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
www.fiscooggi.it

