Nell’ambito di un contratto di consignment stock, l’operatore Iva italiano può detrarre l’imposta pagata sui beni importati dal Regno Unito, avendo prima annotato nel registro Iva acquisti la dichiarazione doganale (Testo unico della legge doganale, Tuld: “ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana…”), anche se non si è verificato un concreto passaggio di proprietà.
Consignment stock. Cos’è?
Con la risposta n. 509 del 26 luglio 2021, l’Agenzia aggiunge che l’importazione si considera effettuata all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’importazione da parte dell’autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta.
In tal modo il documento assume valore di dichiarazione doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l’adempimento delle formalità richieste.
Per individuare il soggetto obbligato alla corresponsione dell’Imposta, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all’importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana, che è il proprietario della merce, o al soggetto tramite il quale si effettua l’importazione (articolo 38 del Tuld).
Il diritto a beneficiare della detrazione sorge esclusivamente in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (articolo 19 del Dpr Iva).
L’Iva assolta deve, quindi, rappresentare una spesa connessa in via diretta e immediata con “il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (sentenza della Corte di giustizia, causa C-132/16).
Ai fini della detrazione è invece necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell’Iva in dogana e colui che utilizza i beni importati nell’esercizio dell’attività propria corrispondano, così da realizzare il “nesso diretto ed immediato” tra operazioni attive e operazioni passive, inerenti all’attività d’impresa.
Cosa capita con il contratto di consignment stock?
Con il contratto di consignment stock, il trasferimento della proprietà dei beni si realizza solo al momento del prelievo della merce da parte del cliente, che può avvenire sia in blocco che a più riprese: il compratore ha la disponibilità della merce in magazzino senza essere tenuto a effettuare alcun pagamento prima del momento dell’effettivo prelievo.
Nel caso in esame, il differimento del momento in cui si realizza l’effetto traslativo della proprietà non influenza l’esigibilità dell’imposta. L’Iva è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell’immissione in libera pratica, anche se l’acquirente italiano non è proprietario della merce.
Il cessionario italiano può quindi immediatamente detrarre l’va assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

