Tra le numerose novità immesse nel nostro ordinamento dalla conversione in Legge del Dl n. 73/2021, l’articolo 1-bis, abrogando l’articolo 10-bis, comma 2, del Dl n. 137/2020, eIimina – per i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché per i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica – l’obbligo di indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo nei modelli Redditi e nel modello Irap.
Inoltre, i predetti soggetti non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).
Conseguentemente, il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati.
Resta fermo per i contribuenti che hanno già inviato il modello Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni che non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.
Dichiarazione Irap e modelli Redditi
La novità è annunciata da un’avvertenza pubblicata sul sito delle Entrate.
E’ dunque sollevato dall’incombenza di riportare nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (coloro che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (coloro che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16), chi tra i soggetti sopra indicati ha ricevuto i suddetti indennizzi.
Altre specifiche sul tema arrivano con le Faq, che chiariscono i dubbi più diffusi tra i contribuenti a proposito di bonus e Cfp (erogati dal Fisco a seguito delle misure anti-Covid) e del loro collocamento quali aiuti di Stato nei modelli Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc e nel modello Irap:
– modello Redditi: l’Agenzia conferma che, nel prospetto degli aiuti di stato del quadro Rs, non deve essere indicato l’importo relativo ai sostegni economici accreditati in virtù delle misure straordinarie adottate per far fronte alla crisi pandemica in quanto già conosciuto dal Fisco (desumibile, perciò) ai fini dell’inserimento nel Registro Nazione degli aiuti di Stato.
L’annotazione dell’assegnazione del cfp nel prospetto va fatta tenendo conto della data di erogazione della somma. Non interessa neanche il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione;
– tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e bonus locazioni: non vanno segnalati nel quadro RE del modello Redditi; neppure nella dichiarazione Irap.
Vanno segnalati unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS;
– fuori dal prospetto anche le somme erogate da altre amministrazioni (come l’indennità di 600 euro versate dall’Inps per gli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti), non qualificabili come aiuti fiscali automatici;
– identica regola, infine, per i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.
In tema di Irap, i cfp accreditati dalle Entrate devono essere riportati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 se indicati nel conto economico in una voce rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, mentre non compaiano nel quadro IQ se il contribuente applica il metodo fiscale.
Sitografia
www.fiscooggi.it

