Per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ex art. 19, dlgs n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del decreto legge n. 73/2021 (Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione.
E’ un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per sei mesi e non più, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
E’ considerato un genus speciale di rapporto a tempo indeterminato che, in quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi.
Il limite massimo di importo corrisponde a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Quali datori accedono al beneficio da contratto di rioccupazione?
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione disciplinato dall’articolo 41, commi da 1 a 4, del dl Sostegni-bis, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
L’esonero è dunque riconosciuto ai soli datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La circolare n. 115 del 2 agosto 2021 fornisce prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sitografia
www.inps.it

