La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 12 del 3 agosto 2021 sulle novità fiscali derivate dalla conversione in legge (n. 106/2021) del decreto c.d. “Sostegni-bis” (n. 73/2021).
I Consulenti aggiornano così il quadro normativo in materia di riscossione.
Le due principali novità del Sostegni-bis
La novità centrale sta nel versamento delle rate delle definizioni agevolate:
1. “rottamazione ter“;
2. “saldo e stralcio“.
In sintesi, è stato previsto un più ampio margine temporale entro cui corrispondere la rate scadute nel 2020 e nell’anno il corso.
Ulteriore novità è la proroga dei termini di pagamento risultanti da dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto, senza addebito di maggiorazione. La nuova data è il 15 settembre p.v.
Sulle due novità in particolare si sofferma il documento dei professionisti del Lavoro, che sulle definizioni agevolate ricorda che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, non si produrrà – quale effetto – l’inefficacia della definizione e non saranno dovuti gli interessi.
Di più: la circolare sottolinea che la sospensione (dall’8 marzo 2020; 21 febbraio per i soggetti con sede operativa, legale o con residenza nei Comuni della c.d. “zona rossa”) del pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione, in unica soluzione entro il mese che segue il termine del periodo di sospensione, riguarda tutte le entrate, tributarie e non.
La corresponsione potrà avvenire entro il 30 settembre 2021.
Quindici giorni prima, la chiamata alla cassa interessa i contributi previdenziali Inps dovuti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciale nonché alla Gestione speciale degli artigiani e, ancora, ai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Il nuovo termine riguarda il versamento delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno d’imposta 2021.

